Composizione negoziata della crisi.

Cosa si compone? A cosa serve e come si fa?

Dal 15 novembre 2021 è entrato in vigore un metodo tutto italiano (su base volontaria e riservato) che permette alle imprese di affrontare, fuori dai tribunali, una probabile crisi perché hanno tutte le potenzialità necessarie per restare sul mercato. Si tratta di uno strumento amichevole e riservato; si chiama  “composizione negoziata della crisi”.

È una procedura stragiudiziale, a cui l’imprenditore potrà accedere per il tramite di una piattaforma telematica dell’Unioncamere e nel cui ambito verrà affiancato, al fine di agevolare trattative con i creditori (banche, fornitori, dipendenti, agenzia delle entrate), da un esperto, terzo ed indipendente.

È importante sottolineare che:
1) l’imprenditore rimane (e non é poco) il “padrone” della procedura, potendo, oltre che aprirla, gestirla personalmente, naturalmente con l’ausilio dei propri consulenti
2) vi sono misure premiali che riducono sanzioni e interessi sui debiti tributari

 

DA DOVE SI INIZIA? DALL’AUTO-DIAGNOSI

L’imprenditore che sente di avere una situazione critica potrà prima di tutto fare un auto-diagnosi utilizzando il test che si trova proprio nel sito. Basta scaricare un file excel ed inserire alcuni dati contabili e dal risultato valutare il da farsi.

È un test semplice, fin troppo, che ha anche il rischio di essere anche molto superficiale per cui si raccomanda di integrarlo con analisi e considerazioni con specialisti del Turnaround come Entriage, utilizzando per esempio la possibilità di avere la relazione “Allerta D’impresa”, gratuita.

 

COME FARE LA RICHIESTA DI APERTURA DELLA PROCEDURA

Sempre sul sito di Unioncamere si procede con la richiesta di apertura  della procedura caricando una serie di documenti sia societari ma anche gestionali che diventeranno la base di riferimento per avviare la “composizione” e richiedere anche l’assegnazione di un esperto.

Dopo pochi giorni infatti, una commissione costituita da tre soggetti di nomina del tribunale, della prefettura e della CCIAA assegneranno all’impresa un esperto attingendo, a rotazione, ad un albo di professionisti costituito da commercialisti, avvocati o consulenti del lavoro che hanno svolto un corso specifico. Questo processo garantisce l’indipendenza dell’esperto.

 

IL RUOLO DELL’ESPERTO

L’esperto assegnato, dopo aver esaminato la documentazione prodotta con l’istanza e l’esito del test di auto-diagnosi, convoca l’imprenditore per valutare la situazione dell’attività e la perseguibilità del risanamento.
In caso positivo, convoca i creditori e le altre parti interessate al risanamento per la ricerca delle possibili soluzioni.

 

MOLTE SOLUZIONI POSSIBILI CON LA NEGOZIAZIONE

Dopo vari incontri, confronti, revisioni ed analisi si individua una soluzione idonea al superamento della situazione e le parti possono, alternativamente a) concludere un contratto, con uno o più creditori, incluse le misure premiali fiscali con riduzione di sanzioni e b) allungamento rateale dei debiti. c) Possono concludere una convenzione di moratoria piuttosto che d) un piano di riscadenziamento del pagamento fino allo e) stralcio di parte dei debiti. In questi casi si farà ricorso a procedure specifiche che già il codice della crisi d’impresa offre alle imprese in crisi (art 67, 182bis/septies/nonies, concordato in continuità).

È importante rimarcare che le soluzioni sui debiti sono attivabili se e solo se alla base esiste un piano di ristrutturazione credibile e solido dove sono state definite delle azioni concrete che permettono all’impresa un cambio di rotta (il Turnaround appunto) e la produzione di adeguati futuri flussi di cassa.

 

L’ ESPERTO DI CRISI È FACILITATORE DELLA MEDIAZIONE MA NON PRODUCE IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE.

Il negoziatore ha un ruolo di mediatore e allo stesso tempo di valutare le scelte dell’impresa (quindi il piano di turnaround). È in sostanza un po’ il “giudice” della ristrutturazione dell’impresa e un po’ un amico del debitore e anche dei creditori che deve risolverne i conflitti e metterli d’accordo, rappresentando i vantaggi che la Composizione negoziata permette a tutti gli interessati.

Deve assumere informazioni dall’imprenditore piuttosto che dall’organo di controllo e dal revisore legale laddove è presente. È chiaro che l’imprenditore non troverà nell’esperto un nuovo consulente ma un soggetto che deve agevolare le trattative tra imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle criticità.

 

IL CONSULENTE SPECIALISTA (o ADVISOR) SERVE COMUNQUE? SI.

Non è corretto pensare che l’esperto sia il vero direttore della soluzione del risanamento o il “compositore” del piano di risanamento, perché il piano resta nelle corde dell’imprenditore e dei suoi consulenti, che possono presentare lo “spartito” al negoziatore, il quale deve convincersi, nonché convincere i creditori e tutti gli interessati a definire gli accordi, secondo gli strumenti giuridici compatibili all’ordinamento.
In questo senso rimane quindi fondamentale farsi affiancare da specialisti che non solo tracciano la nuova rotta assieme a lui ma affrontano anche direttamente i momenti di “negoziazione”.

 

LA GESTIONE DELL’IMPRESA È E RIMANE ALL’IMPRENDITORE

Durante la composizione negoziata della crisi l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa e, solo quando sussiste la probabilità di insolvenza, l’imprenditore deve gestire l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività, dovendo l’esperto valutare quali sono gli atti che pregiudicano gli interessi dei creditori ed eventualmente iscrivere il suo dissenso al registro imprese quando il debitore li compie ugualmente.

I benefici, poi, dati dalla possibilità di ottenere misure cautelari e protettive, un po’ come avviene nel concordato preventivo, fanno propendere per una evidente soluzione pro-impresa e pro-imprenditore, che tuttavia dovrà essere contemperata da necessarie attenzioni che possono essere rimesse ad un soggetto terzo.

 

QUANTO PUO’ DURARE LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI (CNC)

La Cnc ha una durata assai ampia, giacché si deve concludere entro 180 giorni dall’accettazione dell’esperto e può comunque proseguire su richiesta delle parti.
Tuttavia le misure protettive non possono avere estensione complessiva superiore a 240 giorni.

Se vuoi saperne di più e hai bisogno di assistenza per avviare questa opportunità di risanamento contattaci.