Concordato preventivo. Che cosa si concorda e perché è preventivo?

Una soluzione per uscire dalla crisi Covid19

  • La vostra azienda, come tante, ha drasticamente ridotto il suo fatturato e gli incassi dei prossimi mesi sono incerti e non sufficienti a pagare i costi correnti e i debiti?
  • Pensate di richiedere dei finanziamenti con il decreto liquidità ma sapete già che è debito a strozzo che non riuscirete a restituire?
  • Già prima del Covid19 la vostra azienda aveva delle tensioni finanziarie e le disposizioni governative hanno dato un colpo da cui pensate sia difficile riprendersi?

Tra le tante soluzioni esistono delle procedure che permettono di “congelare” la situazione e ripensare al proprio modello di business. Si chiama concordato preventivo.

Ci teniamo subito a dire che questo strumento è l’ultima ratio per salvare un’azienda e non è certo indolore, anche moralmente, perché l’imprenditore farà pagare la probabile soluzione della crisi a fornitori, banche, erario e dipendenti. E’ anche vero che per tutti sarà sicuramente meno costoso del fallimento.

È un po’ come se un pugile si trovasse davanti ad un avversario molto più forte di lui e dopo una scarica di ganci e destri, chiedesse un time out per “concordare” di prendere meno botte. E che tipo di ring è questo?  È il campionato per la sopravvivenza.

Il concordato preventivo è uno strumento per fare sopravvivere l’azienda che riesce a dimostrare che con meno debiti può riprendersi, continuare a dare lavoro a tante famiglie e produrre nuova ricchezza invece che andare al tappetto e non rialzarsi più ossia fallire.

 

È ovvio che il “giudice” di questo particolare campionato (il tribunale) prima di accordare all’imprenditore la possibilità di pagare meno debiti (con l’omologa) deve avere le prove che l’azienda sia veramente in grado di risollevarsi; non può dichiaralo l’imprenditore da solo ma ha bisogno di terze parti che lo accompagnano in tutto il percorso.

 

Possiamo dire che ci sono 4 fasi per realizzare un concordato, ricordando che la semplificazione didattica di questo articolo non permette di essere esaustivi della complessità e dell’interrelazione tra le varie fasi.

 

1. Preparazione

Prima di entrare nell’operatività della procedura di concordato è necessario pianificare molto bene i tempi dello stesso e partire anche da un assunto fondamentale ossia avere delle ipotesi ragionevoli che l’azienda sia in grado di produrre in futuro margini e flussi di cassa senza preoccuparsi dei debiti pregressi.

Questo è l’assioma di base, altrimenti inutile aprire qualsiasi concordato. In Entriage questa fase è verificata con il Triage Test.

 

Posto che l’azienda possa avere un nuovo futuro, la preparazione al concordato consiste nel definire un piano di Comunicazione. Importante definire perché, cosa, quando e come dire del concordato ai dipendenti, ai fornitori, alle banche e all’occorrenza alla stampa. Fondamentale spiegare il reale motivo che ha portato a questa scelta.

 

 

 

 

2. Il ricorso

Il 2° step è quello di “inizio ufficiale” . Il ricorso è quell’atto che viene depositato in tribunale in cui l’imprenditore fa la domanda prenotativa. In questo atto, oltre a bilanci ed elenco creditori,  devono essere spiegati le ragioni che hanno portato a fare questo ricorso e idealmente esporre già una possibile ipotesi di tipo di concordato ossia se sarà un concordato in continuità diretta o indiretta (o liquidatorio) o un 182bis finanche, ma i casi sono rarissimi, ipotizzare di essere ritirato perché ci sono possibilità che la società prosegua in bonis.

Se il ricorso è stato deciso in tempi stretti e quindi non si è potuto definire bene il tipo di concordato allora si rimane “generico”, per questo si chiama concordato “in bianco” o “preventivo”.

Dopo pochi giorni il tribunale accoglie il ricorso (o se non lo accoglie è fallimento) e da quella data è sancita la linea di demarcazione tra i debiti vecchi “da concordare” e la “nuova vita” della società in concordato.

Questo significa che nessun debito prima di quella data può essere pagato (Ecco lo stop delle botte al pugile) e che l’imprenditore ha a disposizione da 90 a 120 giorni di tempo per proporre un piano di concordato.

Nel provvedimento del giudice viene anche nominato un commissario giudiziale a tutela dei diritti dei creditori (attenzione: meno nell’interesse dell’imprenditore).

 

3. Piano di concordato

Questo è il cuore della procedura ma è anche la sostanza. Entro 90 o 120 giorni salvo proroghe è necessario predisporre, con specialisti anti-crisi (advisor), un piano di risanamento ossia un documento in cui si presenta la storia e le performance della società e quello che sarà il suo nuovo modello di business, il piano industriale pluriennale (di norma 4/5 anni) con nuove strategie, una revisione organizzativa e la una nuova configurazione che produca margini e cash flow. (se un’azienda è andata a terra con “soli” 2 mesidi lockdown per covid19, per quanto terribile, è certo che c’erano dei problemi pregressi che devono essere compresi e risolti).

L’attivo che la società dispone (crediti, cassa) oltre a quanto sarà in grado di generare in futuro con i flussi di cassa della continuità, con eventuali operazioni straordinarie (vendita immobili o rami d’azienda) o con apporto di capitali di terzi serviranno per pagare i debiti pregressi.

 

È quindi chiaro che bisogna definire in modo certosino l’ammontare di tali debiti e addivenire ad una rigorosa definizione tra pre-deducibili (spese di giustizia, perizie, advisors, ecc), privilegiati (dipendenti, tfr, artigiani, inps, erario, mutui ipotecari, ecc) e chirografari (fornitori, linee di credito non garantite, alcune poste erariali, ecc).

Perché questa distinzione? Con il concordato preventivo si “concorda” di pagare solo una parte dei debiti chirografari, posto che quelli in pre-deduzione e privilegiati devono essere pagati al 100%.

Se il concordato è liquidatorio la soddisfazione minima è 20%, in continuità anche a % inferiore.

Questo è il concordato! e nel piano di concordato bisogna esplicitare e confermare che la società sarà in grado di pagare entro una certa data.

Chi lo dice? Tutti i piani, i programmi, le ipotesi, l’ammontare dei debiti dev’essere asseverato.

L’asseveratore è un professionista indipendente che, con responsabilità personale, conferma che effettivamente la società sarà in grado di pagare quella % di debiti e che se non venisse approvato l’azienda, andando in fallimento, darebbe ancor meno soddisfazione a tutti. È qui la convenienza del concordato per il sistema oltre agli effetti sociali.

 

4. Procedura giudiziale

La procedura giudiziale è a contorno di tutto quanto descritto sopra nel rispetto di leggi, regolamenti e giurisprudenza che ogni tribunale deve applicare.

Vi è un continuo flusso informativo tra società, assistita dagli specialisti, e il commissario giudiziale che ha la responsabilità che non ci siano atti lesivi dei diritti dei creditori o con il giudice se necessario.

Mensilmente si devono redigere delle relazioni e inviare bilanci intermedi fino al deposito del piano di concordato asseverato come richiesto dal tribunale.

Obiettivo è arrivare all’udienza dei creditori chirografari (art 174 lf) che dovranno approvare il piano a seguito della lettura anche della relazione del commissario

(relazione 172 lf) che apporta le sue considerazioni di favore o di prudenza.

 

Una volta ottenuto il voto favorevole al piano di concordato con il 50%+1 dei voti favorevoli, naturalmente frutto di un’attenta comunicazione e relazione con i creditori determinanti, salvo opposizioni, si arriva alla fatidica omologa, ossia un decreto del tribunale che riconosce la società esdebitata di una parte dei debiti.

 

E da quel momento, la società, che nel frattempo ha ritrovato l’energia e la forza  in un nuovo modello di business, inizia a pagare i debiti pregressi secondo un piano di rientro approvato.

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